AttoParte SECONDACapo 1

Art. 10

In vigore dal 13 gen 1973
. L', paragrafo 2, del trattato CECA, l', paragrafo 2, del trattato CEE e l', paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione: "Il numero dei delegati è fissato come segue: Belgio.................... 14 Danimarca.................. 10 Germania................... 36 Francia................... 36 Irlanda................... 10 Italia.................... 36 Lussemburgo................. 6 Paesi Bassi................. 14 Norvegia................... 10 Regno Unito................. 36".
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-10

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