Atto›Parte PRIMA
Art. 6
In vigore dal 13 gen 1973
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Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-6