Atto›Parte PRIMA
Art. 2
In vigore dal 13 gen 1973
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Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunità vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-2