Atto›Parte PRIMA
Art. 3
In vigore dal 13 gen 1973
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1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni e accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi s'impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione.
2. I nuovi Stati membri s'impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri originari, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri originari per apportarvi i necessari adattamenti.
3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri originari rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonché a quelle relative alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli Stati membri;
essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-3