Atto›Capo 2
Art. 14
In vigore dal 13 gen 1973
.
L', paragrafo 2, del trattato CEE e l', paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio.................... 5
Danimarca.................. 3
Germania................... 10
Francia................... 10
Irlanda................... 3
Italia.................... 10
Lussemburgo................. 2
Paesi Bassi................. 5
Norvegia................... 3
Regno Unito................. 10.
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
- quarantatrè voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,
- quarantatrè voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-14