AttoCapo 2

Art. 14

In vigore dal 13 gen 1973
. L', paragrafo 2, del trattato CEE e l', paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione: Belgio.................... 5 Danimarca.................. 3 Germania................... 10 Francia................... 10 Irlanda................... 3 Italia.................... 10 Lussemburgo................. 2 Paesi Bassi................. 5 Norvegia................... 3 Regno Unito................. 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - quarantatrè voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, - quarantatrè voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo