Art. 14
AttoCapo 2

Art. 14

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In vigore dal 13 gen 1973
. L', paragrafo 2, del trattato CEE e l', paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione: Belgio.................... 5 Danimarca.................. 3 Germania................... 10 Francia................... 10 Irlanda................... 3 Italia.................... 10 Lussemburgo................. 2 Paesi Bassi................. 5 Norvegia................... 3 Regno Unito................. 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - quarantatrè voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, - quarantatrè voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi".
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