Atto›Parte SECONDA›Capo 1
Art. 10
16 / 213In vigore dal 13 gen 1973
.
L', paragrafo 2, del trattato CECA, l', paragrafo 2, del trattato CEE e l', paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:
"Il numero dei delegati è fissato come segue:
Belgio.................... 14
Danimarca.................. 10
Germania................... 36
Francia................... 36
Irlanda................... 10
Italia.................... 36
Lussemburgo................. 6
Paesi Bassi................. 14
Norvegia................... 10
Regno Unito................. 36".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-10