Atto›Titolo VII
Art. 135
In vigore dal 13 gen 1973
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1. Fino al 31 dicembre 1977 in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economico regionale, un nuovo Stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura l'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.
4. Alle stesse condizioni e secondo la stessa procedura uno Stato membro originario può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.
Storico versioni
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