AttoParte QUINTA

Art. 142

In vigore dal 13 gen 1973
. 1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia è completata con la nomina di quattro giudici. 2. Il mandato di due dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1976. Questi due giudici sono designati a sorte. Il mandato degli altri due giudici scade il 6 ottobre 1979. 3. Immediatamente dopo l'adesione è nominato un terzo avvocato generale. Il suo mandato scade il 6 ottobre 1979. 4. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il regolamento di procedura così adattato è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. 5. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1 gennaio 1973 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1972.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-142

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 142 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo