Atto›Parte QUINTA
Art. 147
In vigore dal 13 gen 1973
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Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-147