Atto›Parte QUINTA
Art. 142
161 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia è completata con la nomina di quattro giudici.
2. Il mandato di due dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1976. Questi due giudici sono designati a sorte. Il mandato degli altri due giudici scade il 6 ottobre 1979.
3. Immediatamente dopo l'adesione è nominato un terzo avvocato generale. Il suo mandato scade il 6 ottobre 1979.
4. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il regolamento di procedura così adattato è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.
5. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1 gennaio 1973 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1972.
Storico versioni
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