Atto›Capo 4
Art. 20
In vigore dal 13 gen 1973
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L', secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l' del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea e l' del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti sette giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-20