AttoTitolo II

Art. 25

In vigore dal 13 gen 1973
. All' del trattato CECA è aggiunto, dopo il primo comma, un nuovo comma così redatto: "In deroga al comma precedente: a) Il presente trattato non si applica alle Faeroer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica francese che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione. b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro. c) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dalla decisione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio".
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-25

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