Art. 6

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

In vigore dal 7 set 1972
Ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, ivi compresi i compartecipanti ed i piccoli coloni, spettano gli assegni familiari anche per le giornate di ferie e festività nazionali ed infrasettimanali in relazione al periodo per il quale per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione per ferie e per le festività suddette.
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