Art. 1

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

In vigore dal 7 set 1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere. Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliera è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione. L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria. I commi secondo e terzo dell' della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sono abrogati.
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