Art. 3

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

In vigore dal 1 gen 2010
L'indennità di cui al precedente è determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente. Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche è determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonchè del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato. (3) La retribuzione come sopra stabilita è valida anche per la determinazione della indennità giornaliera di maternità di cui all' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. È abrogato il sesto comma dell' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma. Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali è stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.
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