Art. 4
LEGGE 8 agosto 1972, n. 457
In vigore dal 7 set 1972
Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di età previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
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