Art. 9

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

In vigore dal 7 set 1972
Il trattamento sostitutivo non è dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonchè per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate. Il trattamento stesso non è dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.
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