Art. 5

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

In vigore dal 7 set 1972
II grado di inabilità permanente, assoluta o parziale, previsto dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1.124, è fissato in misura superiore al 10 per cento, ai fini della corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura.
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