Art. 10
LEGGE 8 agosto 1972, n. 457
In vigore dal 7 set 1972
Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all', è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una "Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-08-08;457#art-10