Art. 16
LEGGE 8 agosto 1972, n. 457
In vigore dal 7 set 1972
La domanda di cui all'articolo precedente è trasmessa dalla sezione dell'ufficio del lavoro all'ufficio provinciale del servizio contributi agricoli unificati e da questo ultimo, debitamente istruita, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le determinazioni della commissione provinciale, di cui all'articolo 14, la quale decide entro il termine di 20 giorni. Qualora detto termine non sia rispettato la domanda deve ritenersi accolta.
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