Art. 20

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

In vigore dal 30 lug 1981
Il contributo a carico del datore di lavoro è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed è commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al comma precedente, l', secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
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