Art. 24

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

In vigore dal 7 set 1972
I datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire l'accesso nelle aziende agli incaricati della vigilanza degli enti previdenziali di cui all'articolo precedente e a fornire ogni notizia utile all'applicazione della presente legge. I datori di lavoro o i loro rappresentanti che si rifiutano di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscono le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000. Per i contributi previsti dalla presente legge e per le contravvenzioni di cui al comma precedente si applica l' della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 8 agosto 1972, n. 457 (Art. 24 Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.) — Testo vigente | Portale Normativo