Art. 26
LEGGE 8 agosto 1972, n. 457
In vigore dal 7 set 1972
Alla corresponsione della prestazione di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza, sociale.
Il relativo onere con evidenza contabile è posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
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