Art. 27

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

In vigore dal 7 set 1972
I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all' ed il trattamento speciale di cui all' della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.
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LEGGE 8 agosto 1972, n. 457 (Art. 27 Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.) — Testo vigente | Portale Normativo