Art. 23

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

In vigore dal 7 set 1972
La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro, il quale si avvale, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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LEGGE 8 agosto 1972, n. 457 (Art. 23 Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.) — Testo vigente | Portale Normativo