Art. 2
LEGGE 8 agosto 1972, n. 457
In vigore dal 7 set 1972
Le prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di cui all' della presente legge sono corrisposte negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria.
Nel caso di cessazione dal lavoro il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria, decorre dal giorno successivo alla data di cancellazione dagli elenchi anagrafici.
La certificazione d'urgenza per l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia di cui all', comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, è rilasciata dalla sezione di collocamento competente per territorio, che invia simultaneamente copia all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati.
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