Art. 24

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D) - Petrolio lampante - il punto 3) è sostituito dal seguente: "3) destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico". Nella colonna "aliquota per quintale lire" in corrispondenza del punto 3), è aggiunta la cifra "500". Il petrolio lampante ammesso all'agevolazione prevista dal precedente comma deve essere immesso in consumo confezionato in appositi imballaggi, previa adulterazione con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nel quale devono essere altresì indicate le modalità di applicazione del beneficio fiscale.
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