Art. 25

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) - Oli da gas e oli combustibili speciali - dopo il punto 4) è aggiunto: "5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 gradi C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa". Nella colonna "aliquota per quintale - lire", in corrispondenza del punto 5), è aggiunta la cifra "185".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161 (Art. 25 Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.) — Testo vigente | Portale Normativo