Art. 29

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
Nei casi di riconosciuta necessità, il direttore della circoscrizione doganale può consentire che, nei serbatoi dei depositi doganali di oli minerali di proprietà privata, i prodotti petroliferi gravati da diritti di confine siano custoditi promiscuamente a prodotti nazionali gravati d'imposta di fabbricazione aventi la stessa classificazione fiscale. Le differenze riscontrate in sede di inventario degli anzidetti prodotti sono considerate, ai fini del pagamento dei diritti dovuti, come afferenti al prodotto maggiormente tassato.
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