Art. 31
LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161
In vigore dal 27 gen 1972
Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6 della presente legge avranno effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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