Art. 28

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D), punto 2) - III, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) densi: viscosità a 50 gradi C superiore a 53 centistokes (7 gradi Engler) ed una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di millimetri 1 alla distanza di centimetri 10 da una lampadina elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali, ovvero, ove difetti l'opacità ed in alternativa ad essa, punto di scorrimento uguale o superiore a più di 10 gradi C".
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