Art. 27

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
Le agevolazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali previste per le lavorazioni degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa si applicano alle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano sia i prodotti petroliferi sia i gas di petrolio ed altri idrocarburi, naturali od artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa anche se gli anzidetti stabilimenti sono costituiti da un insieme di impianti integrati che interessano il ciclo produttivo chimico attuato nello stesso stabilimento.
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