Art. 20

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 31 dic 1980
L' del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, sostituito con l' del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350, è così modificato: "Nei casi di perdita o di distruzione di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente da diritto erariale è accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione dei tributi specificati nello stesso comma".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161 (Art. 20 Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.) — Testo vigente | Portale Normativo