Art. 9
LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161
In vigore dal 27 gen 1972
Chiunque trasporta gli oli combustibili di cui all'articolo 1 è tenuto a consegnare ai destinatari della merce il documento commerciale emesso.
Chiunque non osserva tale adempimento è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 1.000.000.
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