Art. 7
LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161
In vigore dal 27 gen 1972
Chiunque trasporta o fa trasportare gli oli combustibili di cui al precedente articolo 1 senza il prescritto documento commerciale o con documento commerciale falso o alterato è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Nel caso in cui il documento commerciale che accompagna la merce non contenga tutte le indicazioni prescritte dal precedente si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000.
Storico versioni
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