Art. 3

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di allibramento nel quale devono essere trascritte, distintamente per qualità, tutte le partite di oli combustibili di cui all'articolo 1 che, previo pagamento, anche dilazionato, dei relativi tributi, vengono estratte per essere avviate ai diretti utilizzatori o ai depositi liberi per uso commerciale.
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