Art. 2

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
In deroga all' del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità. La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantità trasportata. I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualità e la quantità del prodott, le generalità del mittente e del destinatario nonchè l'ubicazione dei rispettivi impianti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo