Art. 2
LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161
In vigore dal 27 gen 1972
In deroga all' del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità.
La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantità trasportata.
I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualità e la quantità del prodott, le generalità del mittente e del destinatario nonchè l'ubicazione dei rispettivi impianti.
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