Art. 10

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
Se nella verificazione dei depositi liberi per uso commerciale di oli combustibili specificati nell'articolo 1 si rinvengono deficienze, in confronto del registro di carico e scarico, di detto prodotto in misura superiore al limite di tolleranza stabilito dal primo comma del precedente , il gestore è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave infrazione. Nel caso di eccedenze superiori al limite stabilito dal secondo comma del predetto , il gestore, oltre al pagamento del tributo per le quantità superiori all'uno per cento, è punito con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 5.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave infrazione.
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