Art. 10 · LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Art. 10

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
Se nella verificazione dei depositi liberi per uso commerciale di oli combustibili specificati nell'articolo 1 si rinvengono deficienze, in confronto del registro di carico e scarico, di detto prodotto in misura superiore al limite di tolleranza stabilito dal primo comma del precedente , il gestore è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave infrazione. Nel caso di eccedenze superiori al limite stabilito dal secondo comma del predetto , il gestore, oltre al pagamento del tributo per le quantità superiori all'uno per cento, è punito con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 5.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave infrazione.
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