Art. 21
LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161
In vigore dal 27 gen 1972
Il credito dello Stato per la sovrimposta di confine ed il diritto erariale gravanti sui prodotti di estera provenienza depositati o trasportati è assistito dagli stessi privilegi stabiliti per l'imposta di fabbricazione e per il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali in identica posizione.
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