Art. 19
LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161
In vigore dal 27 gen 1972
L'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali.
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