Art. 24
LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100
In vigore dal 7 gen 1972
(Assistenza sanitaria)
L'ente presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari con gestione e contabilità separate, a mezza di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza di malattia.
All'assemblea dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente.
In ogni caso devono essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, nonchè gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.
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