Art. 18

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Pensione d'invalidità) La pensione d'invalidità spetta all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della professione e sia in possesso del requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione. La pensione d'invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo