Art. 15

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Durata delle cariche) Il presidente, il vice presidente e i componenti della assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni. Essi possono essere rieletti successivamente una sola volta, fatta eccezione per i delegati che sono sempre rieleggibili.
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