Art. 20
LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100
In vigore dal 7 gen 1972
(Misura della pensione diretta)
La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità è di lire novecentosettantacinquemila annue.
L'importo predetto è accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato, per effetto dei versamenti contributivi effettuati in conformità al successivo , a nome dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione stessa.
Qualora l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 12 per cento rispetto, a quello rilevato per l'anno solare 1970, la misura della pensione derivante dai contributi personali a carico degli iscritti è variata in eguale proporzione con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente.
Analogamente, si procede ad un ulteriore adeguamento delle pensioni ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo di cui al precedente comma subisca altra variazione in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 12 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.
La variazione di cui ai precedenti commi ha decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.
Per finanziare gli oneri dell'adeguamento il consiglio di amministrazione, in relazione alla situazione della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente, può variare la misura del contributo personale a carico degli iscritti.
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