Art. 22

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Liquidazione e pagamento delle pensioni) La pensione è richiesta all'ente con domanda scritta. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di età, oppure, in mancanza del requisito di iscrizione e di contribuzione, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito stesso. La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato. In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti sono dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualità. La pensione annua è pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festività natalizie.
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