Art. 23

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Liquidazione in capitale) Il consulente del lavoro, che cessa di essere iscritto all'ente per cancellazione dall'albo professionale prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione di un capitale pari all'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da lui versati. In caso di morte dell'iscritto prima che abbia perfezionato il requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione, la predetta indennità spetta ai familiari di superstiti indicati nel precedente articolo 21. Nel caso di concorso di più superstiti, la divisione della indennità è fatta per capi.
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