Art. 28

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Riduzione di contributi) Per l'iscritto soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione all'ente, il contributo personale stabilito per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è ridotto alla metà. È accordata al consulente del lavoro, che all'atto della sua prima iscrizione all'ente non abbia compiuto l'età di trent'anni, la facoltà di ottenere, per un periodo non superiore a cinque anni, la riduzione a metà del contributo personale stabilito per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti. La riduzione del contributo prevista nei commi precedenti comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione, in relazione agli anni per i quali è versato il contributo personale ridotto. Il titolare di pensione diretta a carico della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente, iscritto allo albo, è tenuto a versare la metà del contributo personale stabilito per la gestione medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo