Art. 32

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Entrate) L'ente eroga le prestazioni previdenziali e assistenziali e sostiene gli altri oneri derivanti dal suo funzionamento mediante le entrate costituite dai contributi personali, dal gettito delle marche, dalle rendite patrimoniali, nonchè da tutte le altre somme che a qualunque titolo legittimamente gli pervengono.
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